In questo breve approfondimento vedremo di quali diritti gode colui che registra un marchio in Italia.

I diritti del registrante sono contenuti nel Regio decreto del 21 giugno 1942, n. 929. In particolare, all’articolo 1 e 1/bis.

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Articolo 1

L’articolo 1 definisce il diritto di esclusività di cui gode il titolare di un marchio registrato.

In generale, il diritto permette di negare l’utilizzo del marchio a terzi per prodotti e servizi simili.

Il diritto vale anche nel caso i prodotti o i servizi erogati siano diversi, quando l’utilizzatore del marchio ottiene un vantaggio dato dall’utilizzo del segno distintivo.

La legge vieta altresì l’utilizzo di marchi simili. Semplificando un marchio è considerato simile quando si ritiene che l’osservatore possa essere tratto in inganno.

Nei suddetti casi, il titolare di un marchio può quindi vietare l’utilizzo a terzi. Ad esempio, questi ultimi non possono utilizzare il segno registrato sulle confezioni dei prodotti e nelle campagne pubblicitarie.

Articolo 1/bis

L’articolo 1/bis riporta quali azioni il titolare di un marchio registrato non può vietare. Eccezion fatta per il segno, altri soggetti possono comunque riportare informazioni quali:

  • provenienza geografica del prodotto;
  • caratteristiche del prodotto (qualità, valore);
  • nome e indirizzo della società,

In generale, non possono comunque venire meno i principi di correttezza professionale.

Infine, la sola registrazione del marchio in Italia implica che il medesimo marchio possa essere utilizzato liberamente nel resto d’Europa, salvo che il titolare del marchio non si opponga e le motivazioni non vegano ritenute legittime.